ART. 1 Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, l’associazione denominata: “Alleanza per Israele”.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 Finalità
1. L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. La finalità che si propone l’associazione è l’incremento degli scambi commerciali, economici, sociali e culturali tra la Repubblica Italiana e lo Stato d’Israele. Si propone di approfondire il legame di amicizia tra i due Paesi promuovendo la conoscenza reciproca delle rispettive peculiarità e istituti. A come obiettivo fondante la lotta all’antisemitismo in qualsiasi forma esso si manifesti.
3. L’Associazione è la principale promotrice dei principi contenuti nel “Manifesto per Israele”, allegato al presente statuto.
4. Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione si propone di:
a) organizzare incontri, convegni dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei
partecipanti;
b) creare occasioni di dibattito e confronto a livello locale, nazionale e internazionale
sulle peculiarità e gli sviluppi dei due Paesi;
c) organizzare e/od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o
associazioni;
d) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
e) stampare e distribuire libri e pubblicazioni, produrre, distribuire e proiettare filmati,
registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
f) promuovereattivitàdiricercaeformazione,qualicorsidiaggiornamentoinmateria
socio-politica, politico-economica, politico-amministrativa, etc., corsi di
perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca;
g) promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti
internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, di giornali online, di bollettini mensili, di libri, di riviste e quaderni periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, o altre associazioni;
h) collaborare con gli organi legislativi, le amministrazioni statali, gli enti locali e le forze pubbliche per il raggiungimento dei propri fini;
i) organizzare missioni di operatori e sviluppare ogni altra azione tesa a incrementare le relazioni economiche italo-israeliane, a diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale e turistico, a favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi ed a promuovere la costituzione di società miste;
j) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto
necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
k) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi
che abbiano le stesse finalità;
l) promuovere, costituire, partecipare, per il raggiungimento dello scopo sociale, enti,
società e consorzi o associazioni sia in Italia che all’estero;
m) istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci;
n) progettare, organizzare e gestire interventi di beneficenza;
o) promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;
p) utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
q) promuovere, realizzare e pubblicare progetti, studi e ricerche, anche attraverso lapartecipazione ad iniziative di terzi;
r) promuovere iniziative nell’ambito dei media o realizzare, in proprio e in partnership, idonei strumenti e pubblicazioni per la comunicazione delle proprie attività o delle attività dei partner;
s) stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche locali, nazionali e internazionali;
t) svolgere qualsiasi altra attività culturale, istituzionale, ricreativa lecita e che sia aderente agli scopi del sodalizio;
u) in generale esplicare ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge l’associazione, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi per queste e per tutte le attività sopra descritte o che comunque porrà in essere di risorse e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.
ART. 3 Soci
1. Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.
3. Si può diventare soci dell’Associazione, salvo rigetto del Consiglio direttivo espresso entro 15 giorni dall’invio della sottoscrizione del manifesto, attraverso la sottoscrizione del “Manifesto per Israele” che è allegato al presente statuto.
4. Le persone giuridiche che intendano associarsi lo possono fare per tramite del proprio legale rappresentante. L’Associazione aderente esercita i diritti previsti dal presente statuto per tramite del proprio legale rappresentante.
5. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Il Consiglio direttivo può prevedere una quota annuale di iscrizione.
7. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4
Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione.
3. I soci devono versare, se prevista, nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto palese solo dopo aver udito le ragioni dell’interessato. Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea, che decide auditi il ricorrente e il Consiglio direttivo con voto segreto in apposita seduta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 Organi sociali
1. Gli organi necessari dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci,
b) Consiglio direttivo o Board,
c) Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente attraverso invito da consegnare, anche in forma telematica, ai soci, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo dovesse ritenere necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea deve:
a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
b) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
c) approvare l’eventuale regolamento interno;
d) eleggere il Consiglio direttivo;
e) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 Validità Assemblee
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei soci.
ART. 10 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo, anche denominato Board, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche in telematico.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Alla prima riunione successiva alla propria elezione elegge tra i propri membri il Presidente.
5. Il Consiglio direttivo può eleggere tra i propri membri un Vicepresidente.
6. Il Consiglio direttivo nomina tra i propri membri il Segretario dell’associazione.
7. Il Segretario tiene e cura i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
8. Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un tesoriere.
9. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i membri possono essere revocati solo con il voto favorevole dei due terzi dei membri dell’Assemblea. La proposta di delibera può essere a rivolta a un singolo consigliere o all’intero Consiglio direttivo. Nel primo caso la delibera deve indicare anche il sostituto del consigliere revocato che subentra automaticamente con l’approvazione della delibera. Qualora un consigliere per qualsiasi causa si trovasse nell’impossibilità di completare il proprio mandato il Consiglio direttivo può cooptare uno tra i soci in regola con gli obblighi sociali che assume la carica fino al
termine del mandato del Consiglio.
ART. 12 Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dirige l’attività dell’Associazione e ne coordina gli organi. È direttamente responsabile della gestione e dell’amministrazione dell’Associazione.
ART. 13 Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi di privati,
c) eredità, donazioni e legati;
d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano dovute come retribuzioni per prestazioni svolte a titolo professionale.
3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14
Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 Simbolo dell’associazione
1. L’associazione può adottare un proprio simbolo distintivo.
ART. 17 Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.